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Decreto — n. 27021/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs agency appeal as tax procedure extinguished by agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 27021/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a settlement agreement between the Customs Agency and the taxpayer. The lower court confirmed that the agreement under Law No. 197/2022 perfected the tax definition, rendering the administrative act void. Consequently, the appeal was dismissed because the legal basis for the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax procedure is extinguished by agreement, the appeal is inadmissible as the subject matter of the dispute has ceased to exist.

Parole chiave

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tax procedure extinguishment settlement agreement customs administrative appeal Law 197 2022 procedural extinction inadmissible appeal costs allocation assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
669/ 03/ 2021 depositata il 18/08/2023, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28188/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SADAM S.P.A., rappresentata e difesa d a ll’avvocato ZAPPALA' ANDREA unitamente all'avvocato NAPOLITANO ILARIA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAG NA n. 669/ 03/ 2021 depositata il 18/08/2023, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/10/2025 La Presiden