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Decreto — n. 27007/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27007/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27007/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6860/2025 R.G. proposto da: SAGUI PASCALIN DOMENICO -ricorrente- contro TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n.798/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27007/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6860/2025 Numero sezionale 3073/2025 Numero di raccolta generale 27007/2025 Data pubblicazione 08/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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tempestività tributaria crescita in giudicato della tassazione assoggettamento all'imposta decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale priorità del credito fiscale tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
proposto da: SAGUI PASCALIN DOMENICO -ricorrente- contro TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n.798/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6860/2025 R.G. proposto da: SAGUI PASCALIN DOMENICO -ricorrente- contro TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n.798/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6860/2025 Numero sezionale 3073/2025 Numero di raccolta generale 27007/2025 Data pubblicazione 08/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 550,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 30/09/2025 Il Consigliere Delegato (Fabio Di Pisa) Numero registro generale 6860/2025 Numero sezionale 3073/2025 Numero di raccolta generale 27007/2025 Data pubblicazione 08/10/2025