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Decreto — n. 27004/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27004/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27004/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5342/2021 R.G. proposto da : IMMOBILIARE APPIA 2005 SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati TROPIANO MARIA ,LARIVERA ALBINA , Contro ROMA CAPITALEe DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Dir. GESTIONE dei PROCEDIMENTI alle ENTRATI FISCALI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIOn.2304/01/2020 depositata il 20/07/2020. pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 27004/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IMMOBILIARE APPIA 2005 SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati TROPIANO MARIA ,LARIVERA ALBINA , Contro ROMA CAPITALEe DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Dir. GESTIONE dei PROCEDIMENTI alle ENTRATI FISCALI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIOn.2304/01/2020 depositata il 20/07/2020. pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione imposta sulle prestazioni in capitale rinvio della rendita ripresa dell'imposta sul valore aggiunto deduzione delle spese di manutenzione di immobili rimborso dell'IVA
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5342/2021 R.G. proposto da : IMMOBILIARE APPIA 2005 SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati TROPIANO MARIA ,LARIVERA ALBINA , Contro ROMA CAPITALEe DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Dir. GESTIONE dei PROCEDIMENTI alle ENTRATI FISCALI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIOn.2304/01/2020 depositata il 20/07/2020. pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/10/2025 La P