Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26978/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses municipality's appeal, ruling tax exemption requires specific cadastral annotation for rural status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the lower court's decision to annul tax assessments. The municipality argued that the property lacked legal rural status because it was not classified as such in the cadastral records until 2016 and lacked the required retroactive annotation. The court held that tax exemptions for rural properties depend strictly on the objective cadastral classification and the formal annotation of rural status, which were absent for the relevant years.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 23 comma 1-bis d.l. n. 207/2008; Art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 504/1992: Tax exemptions for rural properties require the objective cadastral classification as rural (D/10) accompanied by the specific annotation of rural status; without such annotation, the property cannot benefit from the exemption regardless of actual use.

Parole chiave

Generato dall'IA
rural property tax exemption cadastral classification requirement retroactive annotation necessity ICI municipal tax property status annotation imposte comunali deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 e 2, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 504 del 1992
Con l’unico motivo, il Comune prospetta violazione di legge, art. 1 e 2, comma 1, lettera a, d.
Art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008
133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l.
Art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 504 del 1992
133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l.
Art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102 del 2013
133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
201 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, 12/04/2019, n. 10283
504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato» (Cass. Sez. 5, 12/04/2019, n. 10283, Rv.
Cass. Sez. 5, 05/08/2024, n. 22009
124 del 2013, presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di una specifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative, che invece correlavano tale effetto ad una variazione del classamento catastale» (Cass. Sez. 5, 05/08/2024, n. 22009, Rv.
Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 726
672248 –01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 726, Rv.
Cass. n. 10002/22
Cass., Sez. 6-5, 10 gennaio 2014, n. 422
Cass., Sez. 6-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25352/2022 R.G. proposto da COMUNE DI REGGIO-EMILIA, rappresentato e difeso dall’Avv. STRIDI BERENICE (STRBNC75A58F152U) unitamente all’avv. BENVEGNAELIANA (BNVLNE74R51G273N); -ricorrente- contro TENUTA CASE MELLI DI MELLI TIZIANA C. SOCIETA' SEMPLICE, rappresentata e difesa dall’Avv.GRASSI MARIAVITTORIA (GRSMVT77R48E253F) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna, BOLOGNA n.331/2022 depositata i l 18/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato la decisione di primo grado accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando gli avvisi di accertamento ICI e IMU degli anni dal 2011 al 2015 per due unità immobiliari;

2. ricorre per cassazione il Comune con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria;

3. la società contribuente con controricorso ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione della sentenza e la decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente, con la condanna al pagamento delle spese di legittimità; spese dei giudizi di merito compensate, considerato il consolidarsi in corso di causa degli indirizzi interpretativi rilevanti.Spese di legittimità secondo soccombenza. Pacifici i fatti, come accertati dalle decisioni di merito. Il requisito della ruralità è stato riconosciuto dalla decisione impugnata sulla base di un accertamento di fatto dell’uso dei due immobili al servizio dei fondi. L’immobile strumentale solo dal 16 settembre 2016 è stato accatastato con DOCFA in D/10, rurale; l’abitazione è rimasta sempre quale A/4. Non risulta una annotazione della ruralità retroattiva.

2. Con l’unico motivo, il Comune prospetta violazione di legge, art. 1 e 2, comma 1, lettera a, d. lgs. n. 504 del 1992, 23, comma, 1,bis e art. 13, comma 2, d. l. n. 201 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . E’ pacifico che l’immobile opificio non era classificato D/10 prima del 2016, e la casa era accatastata quale A/4. Deve richiamarsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione alla quale deve darsi continuità: In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n.

14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato» (Cass. Sez. 5, 12/04/2019, n. 10283, Rv. 653370 -01). Inoltre, gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità presuppongono una specifica annotazioneall’esito della regolare osservanza, nei modi e termini, della speciale procedura autocertificata che , nel caso in giudizio , non risulta effettuata:

«In tema di fabbricati rurali, gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013, presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di una specifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative, che invece correlavano tale effetto ad una variazione del classamento catastale» (Cass. Sez. 5, 05/08/2024, n. 22009, Rv. 672248 –01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 726, Rv. 673824 -01). Cass.n. 10002/22 ha osservato, con ulteriori richiami, che:

“in considerazione dell'eccezionalità del beneficio concesso dal legislatore, l'esenzione da ICI con retroazione della decorrenza dal quinquennio antecedente a quello di presentazione della domanda D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ex art. 7, comma 2-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, (…) poteva essere conseguita soltanto con l'osservanza del termine fissato dal D.M. 26 luglio 2012, art. 2, comma 2, (30 settembre 2012). I n tal senso, si è affermato che se l'istanza non è stata presentata ai sensi e secondo le modalità del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, i suoi effetti non sono assistiti dall'efficacia retroattiva quinquennale da quest'ultima normativa prevista (e ciò vale anche nel caso in cui la domanda è stata presentata successivamente al decorso del termine prorogato, attraverso i successivi interventi, dal 13 luglio 2011 al30 settembre 2012 (in tal senso:

Cass., Sez. 6-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5, 11 novembre 2016, n. 23015; Cass., Sez. 5", 19 maggio 2017, n. 12659; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2017, n. 26505; Cass., Sez. 6-5, 31 gennaio 2019, n. 2803; Cass., Sez. 6-5, 10 novembre 2020, n. 25426).” In assenza di classificazione (per gli anni di imposta in oggetto, dal 2011 al 2015) e di eventuale annotazione l’immobile, l’ opificio non accatastato nella categoria D/10 non aveva diritto all’esenzione di imposta quale immobile rurale . La casa era in categoria A/4, e, in quanto tale, non poteva beneficiare dell’esenzione per gli immobili rurali.

P.Q.M Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della contribuente; Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi l