Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment agreement under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the taxpayer's adherence to a simplified payment agreement. The taxpayer argued for judicial review of the debt, while the State contended the agreement legally terminated the litigation. The court ruled that the statutory provisions automatically extinguish the process and render payments irrevocably acquired upon agreement acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: Acceptance of a simplified payment agreement for tax debts automatically extinguishes the judicial proceedings and renders all sums paid irrevocably acquired by the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19795/2022 R.G. proposto da TECMI DI FIORITI MARCO CO SAS, rappresentatae difesa dall'avvocato ALBERTI STEFANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI TERNIe AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Umbria n.62 /01 /2022 depositata il 01/02/2022 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/10/2025 LaPresiden