Italian tax court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified debt definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax collection proceedings extinguished following the simplified debt definition procedure. The plaintiff, Savir Di Longhi Sergio C. SAS, appealed a lower court judgment regarding tax liabilities, arguing against the finality of the debt settlement. The court ruled that the statutory mechanism for simplified debt definition automatically extinguishes the legal action and renders payments irrevocably acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure under the tax reform law automatically extinguishes the judicial proceedings and renders all payments made irrevocably acquired by the state.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10885/2022 R.G. proposto da : SAVIR DI LONGHI SERGIO C. SAS, rappresentata e difesa dall’avvocato DI STEFANI ROBERTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.4089/25/2021 depositata il 10/11/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/10/2025 La Presiden