Cassation court dismisses appeal as debt collection process extinguished by simplified debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the debt collection proceedings extinguished following the simplified debt definition procedure under the Rottamazione Quater law. The State Agency argued that the debt was perfected and sums paid were non-refundable, while the company contended otherwise. The court ruled that the statutory definition automatically terminated the litigation and rendered prior judgments ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure under the Rottamazione Quater law automatically extinguishes the judicial process and renders prior judgments ineffective, making paid sums non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23276/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MALLARDO C SRL, rappresentata e difesa dall’ avvocato LOPIANO MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2130/17/2022 depositata il 28/02/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/10/2025 La Presidente