Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period following the lower court's proposal for case settlement. The tax authority argued that the delay constituted a formal waiver of the right to appeal, while the taxpayers did not submit a timely objection. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the taxpayers to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19522/2024 R.G. proposto da: AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SCARPONI TOMMASO, SCARPONI GIACOMO, TOMMASI ANNA, elettivamente domiciliati in MODENA VIA PRAMPOLINI N. 55, presso lo studio dell’avvocato TURCHI ALESSANDRO (TRCLSN69B18F257S) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.161/2024 depositata il 30/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 19522/2024 Numero sezionale 3021/2025 Numero di raccolta generale 26896/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 19522/2024 Numero sezionale 3021/2025 Numero di raccolta generale 26896/2025 Data pubblicazione 07/10/2025