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Decreto — n. 26893/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26893/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the administrative proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. Vitali SPA challenged a tax assessment, but the opposing party argued that the statutory time limit for initiating a settlement procedure had expired without any formal objection. The court ruled that the process ended automatically on December 31, 2020, as no party exercised the right to fix a hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The administrative procedure for tax benefit definitions is extinguished by the expiration of the statutory period for requesting a settlement, unless the parties subsequently request a hearing to be fixed.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement deadline Legislative Decree 119/2018 administrative litigation termination failure to request hearing contenzioso tributario lite in materia di tariffa ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18146/2018 R.G. proposto da : VITALI SPA, rappresentata e difesa dall’ avvocato JACOPUCCI CLAUDIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.5160/11/2017 depositata il 11/12/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D031D0119/2015. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/09/225 La P