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Decreto — n. 26889/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as civil procedure terminated due to lack of required deposit under tax law.

Numero d'incarto Decreto — n. 26889/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinct because the appellant failed to deposit the required funds for the simplified tax definition process. The lower court had already terminated the proceedings under Article 1, Paragraph 198 of Law No. 197/2022 due to this omission. Consequently, the Cassation court upheld the extinction of the process and assigned procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When a simplified tax procedure terminates due to non-deposit of required funds, the process is extinguished and costs remain with the advancing party unless an audience is fixed.

Parole chiave

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tax simplification procedure process extinction non-deposit of funds procedural costs allocation Corte di Cassazione Law 197/2022 civil procedure termination pagamenti transfrontalieri

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 della L. n. 197/2022
94/ 12/ 2019 depositata il 11/01/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197 della L. n. 197/2022
94/ 12/ 2019 depositata il 11/01/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200 della L. n. 197/2022
94/ 12/ 2019 depositata il 11/01/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198 della L. n. 197/2022
94/ 12/ 2019 depositata il 11/01/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22529/2019 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LTD, rappresentata e difesa dell’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 94/ 12/ 2019 depositata il 11/01/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/10/2025 La Presiden