Civil procedure dismissed: process extinguished by default due to lack of response to tax authority's list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished because neither party responded to the tax agency's list of concluded cases. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant failed to file the required request for treatment under the relevant article. Consequently, the court ruled that the process ended by default, leaving procedural costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a party fails to file a request for treatment within the legal term after being notified of a case list, the process is extinguished by default.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15416/2022 R.G. proposto da: LUNA ANGELA, rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILE DOMENICO e dall'avvocato GIGLIOTTI ANTONIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB . REG. CALABRIA n. 4080/02/2021 depositata il 15/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/09/2025 La