Cassation declares process extinguished due to simplified debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceeding extinguished following the simplified debt definition procedure under the Rottamazione Quater law. The plaintiff, Ing. Brizio Basi, challenged the tax agency's decision to finalize the debt assignment, but the court noted the statutory perfection of the definition. Consequently, the judgment ruled that the process is terminated and payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure under the Rottamazione Quater law automatically extinguishes the judicial process, rendering subsequent merit judgments ineffective and payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25238/2023 R.G. proposto da : ING. BRIZIO BASI C. S.A.S. DI SF-PROJECT S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocatoCOSTA EUGENIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIAn.1592/05/2023 depositata il 05/05/2023, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/09/2025 La Presid