Decreto — n. 26870/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6183/2025 R.G. proposto da: CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE, 6, presso lo studio dell’avvocato LORIA CAROLINA EUNICE (LROCLN75C67D122H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA (GRGFRC69H52H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.4965/2024 depositata il 29/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Numero registro generale 6183/2025 Numero sezionale 3009/2025 Numero di raccolta generale 26870/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 26870/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 8000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6183/2025 R.G. proposto da: CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE, 6, presso lo studio dell’avvocato LORIA CAROLINA EUNICE (LROCLN75C67D122H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA (GRGFRC69H52H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.4965/2024 depositata il 29/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Numero registro generale 6183/2025 Numero sezionale 3009/2025 Numero di raccolta generale 26870/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 8000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 6183/2025 Numero sezionale 3009/2025 Numero di raccolta generale 26870/2025 Data pubblicazione 07/10/2025