Decreto — n. 26841/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 1861/2025 Numero sezionale 3005/2025 Numero di raccolta generale 26841/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che le spese processuali debbano liquidarsi come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 26841/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 1861/2025 Numero sezionale 3005/2025 Numero di raccolta generale 26841/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che le spese processuali debbano liquidarsi come in dispositivo;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1861/2025 R.G. proposto da: CATURANO AUTOTRASPORTI S.R.L., elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DUOMO, 348 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BONANNI PASQUALE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNUNZIATA BRUNELLA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n.4433/2024 depositata il 10/07/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 1861/2025 Numero sezionale 3005/2025 Numero di raccolta generale 26841/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che le spese processuali debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.900,00 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26/09/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 1861/2025 Numero sezionale 3005/2025 Numero di raccolta generale 26841/2025 Data pubblicazione 06/10/2025