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Ordinanza — n. 26840/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax debt prescription extended to ten years; notification to company interrupts prescription for partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26840/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the Revenue Agency's appeal, quashing the Regional Court's decision that had declared the tax debt prescribed. The court found that tax debts for IRPEF prescribe under the ordinary ten-year term, not the five-year term, and that notification to the company interrupted the prescription period for the partners. Consequently, the court ruled that the notification to the company validly interrupted the prescription for the partners as well.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 c.c.; Art. 2291 c.c.: Tax debts prescribe in the ordinary ten-year term; notification to a company of persons interrupts the prescription period for the partners.

Parole chiave

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tax debt prescription ten year term partnership liability notification interruption solidary responsibility debito di contributi differimento dell'imposizione debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, n. 4 c.c.
Con una prima censura,osserva che i crediti erariali, tra cui quello portato dalla cartella oggetto di giudizio, si prescrivono nel termine di dieci anni, non potendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n.
Art. 2291 c.c.
Art. 1310 c.c.
Da ciò consegue che l'interruzionedella prescrizione conseguente alla notificazione della cartella allasocietà, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 cod.
Art. 2267 c.c.
art. 2946 cod. civ
Rosanna Angarano 4 breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ.; non opera, infatti, l'estinzione quinquennale ex art.
art. 1310 cod. civ
Da ciò consegue che l'interruzionedella prescrizione conseguente alla notificazione della cartella allasocietà, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 cod. civ., ha efficacia anche rispetto aisoci (Cass.11/03/2020, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397
Le Sezioni Unite hanno affermato l'infondatezza della tesi secondo cui alla definitività della cartella esattoriale consegue che qualsiasi tributo da essa riportato debba considerarsi soggetto alla prescrizione decennale (Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397).
Cass. 03/11/2020, n. 24278
Tuttavia, i diversi tributi possono avere termini prescrizionali diversi, se previsti dalla legge, ma sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, con applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento giuridico (Cass. 03/11/2020, n. 24278).
Cass. 29/11/2023, n. 33213
civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213).
Cass. 11/03/2020, n. 6997
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12139/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro SCARANOANTONIO, –intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CA LABR IA , SEZIONE STACCATA REGGIO CALABRIA n. 2 804 / 2017 , depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre2025 dal consigliere Rosanna Angarano . FATTI DI CAUSA Cartella di pagamento -Irpef -Tributi erariali -Prescrizione - T ermine decennale – Interruzione - S ocietà di persone e soci.

Cons. est. Rosanna Angarano 2 1. Antonio Scarano impugnava innanzi alla C.t.p. di Reggio Calabria la cartella di pagamento (n. J9420030052357670505come da epigrafe della sentenza della C.t.r.) notificatagli in data 28 gennaio 2008 , convenendo in giudizio la società di riscossione e l’Agenzia delle entrate. Con la cartella l’Ufficio intimava al contribuente, nella qualità di socio della Scarano Domenico Figli s.n.c., solidalmente e illimitatamente responsabile, il pagamento dei debiti di quest’ultima, come da precedente cartella notificata alla stessa in data 30 agosto 2003.

2. La C.t.p. accoglieva il ricorso, compensando integralmente le spese. Avverso la sentenza di primo grado la società di riscossione spiegava appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale. Con la sentenza in epigrafe, la C.t.r. accoglieva il solo appello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, e rigettava l’appello principale della società di riscossione , confermando la sentenza della C.t.p. che aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente. Osservava in proposito che la notifica ai soci era avvenuta solo nel 2008, a distanza di nove anni dall’insorgenza del debito e di cinque anni dalla formazione del ruolo; che, inoltre,la notifica eseguita nel 2003 nei confronti della società non era «dotata di fungibilità anche per ciò che concerne l’onere di notifica ai singoli soci». Aggiungeva che non poteva richiamarsi il principio di solidarietà tra società e soci. Per l’effetto, riteneva assorbita ogni ulteriore questione sollevata dal Concessionario.

3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione, evocando in giudizio il solo contribuente il quale non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Cons. est. Rosanna Angarano 3 1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che fosse decorso il termine di prescrizione. Con una prima censura,osserva che i crediti erariali, tra cui quello portato dalla cartella oggetto di giudizio, si prescrivono nel termine di dieci anni, non potendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4 , cod. civ. per le prestazioni periodiche.

Osserva, pertanto, che, poiché l’imposizione fiscale risaliva all’anno 2000e poiché la cartella era stata notificata il 28 gennaio 2008,non era maturata la prescrizione ordinaria. Con una seconda censura, rileva che la C.t.r. ha errato nel ritenere irrilevante il fatto che la medesima cartella di pagamento fosse stata notificata alla società, Scarano Domenico Figli s.n.c., in data 30 agosto 2003 nella sua qualità di obbligato principale; osserva che la notifica di un atto impositivo ad una società di persone produce effetti anche nei confronti dei soci in virtù della loro responsabilità solidale ed illimitata ex art. 2291, primo comma, cod. civ.

2. La prima censura è fondata. 2.1. Le Sezioni Unite hanno affermato l'infondatezza della tesi secondo cui alla definitività della cartella esattoriale consegue che qualsiasi tributo da essa riportato debba considerarsi soggetto alla prescrizione decennale (Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397). Tuttavia, i diversi tributi possono avere termini prescrizionali diversi, se previsti dalla legge, ma sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, con applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento giuridico (Cass. 03/11/2020, n. 24278).

In particolare, il credito erariale per la riscossione dell’Irpef (ed anche dell’Irap, e dell’Iva) si prescrive nell'ordinario terminedecennale, attesa la mancata previsione di un termine più Cons. est. Rosanna Angarano 4 breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ.; non opera, infatti, l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213). 2.2.

La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto, sebbene la cartella avesse ad oggetto tributi erariali – come dedotto in ricorso e come confermato dall’epigrafe della sentenza ove si fa riferimento a cartella relativa ad Irpef ed addizionali – ha ritenuto maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio (testualmente nove anni dall’insorgenza del debito).

3. Anche la seconda censura è fondata. Secondo una consolidata interpretazione, facente leva sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. civ., nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali — ivi comprese quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie — in quanto il debito della società è un debito dei soci. Da ciò consegue che l'interruzionedella prescrizione conseguente alla notificazione della cartella allasocietà, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 cod. civ., ha efficacia anche rispetto aisoci (Cass.11/03/2020, n. 6997).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di secondo gradoche procederà a nuovo esame ed anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione Cons. est. Rosanna Angarano 5 staccata di Reggio Calabria in diversa composizione, la qua