Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26838/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26838/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26838/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5305/2025 R.G. proposto da: MARSULLI MARIA, elettivamente domiciliato in ACRI VIA EUROPA 7 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MARSULLI MARIA (MRSMRA49L59D810J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI TERRACINA, elettivamente domiciliato in TERRACINA P.ZZA MUNICIPIO I, presso lo studio dell’avvocato DI ZITTI SERGIO (DZTSRG68A31H501V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.7815/2024 depositata il 23/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26838/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5305/2025 Numero sezionale 3004/2025 Numero di raccolta generale 26838/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo tempestività tributaria differimento dell'imposizione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5305/2025 R.G. proposto da: MARSULLI MARIA, elettivamente domiciliato in ACRI VIA EUROPA 7 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MARSULLI MARIA (MRSMRA49L59D810J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI TERRACINA, elettivamente domiciliato in TERRACINA P.ZZA MUNICIPIO I, presso lo studio dell’avvocato DI ZITTI SERGIO (DZTSRG68A31H501V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.7815/2024 depositata il 23/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5305/2025 Numero sezionale 3004/2025 Numero di raccolta generale 26838/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente a pagare in favore del contro ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 749,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 23/09/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 5305/2025 Numero sezionale 3004/2025 Numero di raccolta generale 26838/2025 Data pubblicazione 06/10/2025