Cassation court dismisses appeal declaring case extinguished due to taxpayer's voluntary adoption of simplified tax settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying dispute was extinguished when the taxpayer voluntarily adopted a simplified tax settlement. The taxpayer had previously contested a tax notice, but later submitted payment receipts for the specific debt in question. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the subject matter of the controversy had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017; When a party voluntarily adopts a simplified tax settlement and pays the disputed debt, the subject matter of the litigation is extinguished, rendering any pending appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alfredo BONETTI, con avv. Luigi Ferrajoli e Giuseppe Fischioni; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.73/67/2017, depositat a il 16 gennaio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE:
1. Il primo luglio 2014 veniva notificato al contribuente un preavviso di fermo in relazione a diverse cartelle, tra cui quella finali 11000, relativa a debito IRPEF 2003, ancora oggetto del presente giudizio. Sul punto la CTP accoglieva il ricorso del contribuente, affermando la nullità della relativa notificazione, in particolare per essere stata la raccomandata informativa, dovuta trattandosi di notifica avvenuta a soggetto relativamente DEFINIZ. AGEV. irreperibile, inviata ad un indirizzo pacificamente sbagliato, in quanto corrispondente a quello utilizzato per la prima notifica, avente avuto esito negativo in quanto il destinatario ivi risultava “trasferito”.
La CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia, per cui il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è limitata a depositare un “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale udienza. CONSIDERATO CHE 1. Con apposita istanza la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017. La parte ha provveduto al deposito delle relative quietanze di pagamento, con indicazione del numero della cartella ancora oggetto della presente controversia.
2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere conseguente all’adesione alla citata definizione agevolata. Spese del giudizio integralmente compensate in relazione alla definizione condonistica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate