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Decreto — n. 26834/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26834/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26834/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19176/2024 R.G. proposto da: ITALY POOLS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 201, presso lo studio dell’avvocato SGADARI STEFANO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati ARGIULO FRANCESCO SAVERIO (RGLFNC68H04F839M), MARINO GIUSEPPE (MRNGPP67H29F839H), FERA GIUSEPPE (FREGPP76C30F839N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.104/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26834/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 19176/2024 R.G. proposto da: ITALY POOLS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 201, presso lo studio dell’avvocato SGADARI STEFANO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati ARGIULO FRANCESCO SAVERIO (RGLFNC68H04F839M), MARINO GIUSEPPE (MRNGPP67H29F839H), FERA GIUSEPPE (FREGPP76C30F839N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.104/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione rimborso delle spese ripetibili spese di assistenza spese di sostentamento spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.104/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19176/2024 R.G. proposto da: ITALY POOLS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 201, presso lo studio dell’avvocato SGADARI STEFANO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati ARGIULO FRANCESCO SAVERIO (RGLFNC68H04F839M), MARINO GIUSEPPE (MRNGPP67H29F839H), FERA GIUSEPPE (FREGPP76C30F839N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.104/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 19176/2024 Numero sezionale 3003/2025 Numero di raccolta generale 26834/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 19176/2024 Numero sezionale 3003/2025 Numero di raccolta generale 26834/2025 Data pubblicazione 06/10/2025