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Decreto — n. 26814/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 26814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, D'Agostino, did not respond to the procedural offer made by the court, while the tax agency argued for dismissal based on this statutory silence. The court ruled that such inaction constitutes a waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence cassation appeal extinction Art. 380-bis c.p.c. procedural proposal tax litigation appeal compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7251/2025 R.G. proposto da: D'AGOSTINO CARMELA, elettivamente domiciliato in CATANIA CORSO ITALIA, 298 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SGROI GIULIANA (SGRGLN76B62C351T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 7251/2025 Numero sezionale 2993/2025 Numero di raccolta generale 26814/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.6833/2024 depositata il 17/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 7251/2025 Numero sezionale 2993/2025 Numero di raccolta generale 26814/2025 Data pubblicazione 06/10/2025