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Decreto — n. 26809/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed because the taxpayer withdrew the lawsuit before the court could rule on the merits.

Numero d'incarto Decreto — n. 26809/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct after the Tax Agency voluntarily withdrew the lawsuit on July 11, 2025. The taxpayer, Eredità Giacente di Massimiliano Scaramazza, had previously challenged a second-instance tax judgment regarding their estate. Since the appellant relinquished the right to proceed, the court found no need to examine the substantive tax arguments or legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When the appellant voluntarily withdraws the appeal before the court renders a decision, the proceedings are extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation Court of Cassation procedural dismissal arretrati d'imposta ritiro dell'istanza giudiziaria contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato l’11 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’11 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 12300/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro EREDITA’ GIACENTE DI MASSIMILIANO SCARAMAZZA; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 904/1/2024 depositata il 16 dicembre 2024. Visto l’atto depositato l’11 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a