Cassation dismisses tax appeal as tax collection extinguished by automatic declaration of extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax appeal filed by Assiarno S.r.l. and Pozzoli Angelo against a regional commission decision. The taxpayers argued they were denied due process because they missed a hearing due to a clerical error in receiving summons notifications. However, the court ruled that the tax collection had already been automatically extinguished by law before the hearing occurred, rendering the procedural defect irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The tax collection procedure is automatically extinguished upon the automatic declaration of extinction, thereby precluding any further procedural challenges or the imposition of double unified fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2900/20 23 R.G. proposto da ASSIARNO S.R.L. e POZZOLI ANGELO, rappresentati dall’avv. Andrea Barbuto; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2881/2022, depositata in data 08 / 07 /2022 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere FEDERICO LUME. FATTI DI CAUSA 1. A seguito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, per IRES relativa al 2006, veniva notificata alla Assiarno s .r.l. la cartella di pagamento n. 117201000004602244000, che era impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Varese la quale rigettav a il ricorso.
2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglievail gravame proposto dal contribuente.
3. La Corte di cassazione , con l’ o rdinanza n. 28554/2020, depositata in data 15 /12/ 2020, accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando alla CTR.
4. Riassunto il giudizio, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata,rigettava l’appello.
5. Contro tale decisione la società e Pozzoli Angelo in proprio propongono ricorso affidato ad un motivo, ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 29/12/2022. L’Agenzia delle entrate non svolge attività difensiva. È stata, quindi, fissata l’adunanza cameraleai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.per il 10/09/2025. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 16, 16-bis e 17 del d.l gs. n. 546/1992, nonché dell’art. 24 Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto, pur avendo la difesa erariale avanzato istanza di pubblica udienza,notificata alla parte privata e depositata , essi, per errore della segreteria, non aveva no ricevuto l’ avviso dell’udienza di discussione, inviato due volte all’Agenzia delle entrate, il che aveva determinat o la mancata partecipazione alla stessa e l’impossibilità dell’esercizio dei diritt i di difesa e del contraddittorio, principi indefettibili del giudizio, costituzionalmente garantiti.
2. L’atto impositivo (cartella n. 117201000004602244 ) oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).