Court dismisses appeal as debt collection agreement extinguished the lawsuit under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct following the defendant's adherence to a simplified debt collection agreement under Law 197/2022. The plaintiff, Maria Giardina, appealed a first-instance judgment regarding her tax debt to the Canicatti municipality, arguing against the finality of the settlement. The court ruled that the specific statutory provisions for this agreement automatically extinguish the legal action and render payments irrevocable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of a simplified debt collection agreement under the specified decree provisions results in the immediate extinction of the judicial proceedings and the definitive acquisition of sums paid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18915/2023 R.G. proposto da : GIARDINA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LO GIUDICE SALVATORE Contro COMUNE DI CANICATTI', AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 1626/ 19/ 2023 depositata il 16/02/2023, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/09/2025 La Presi