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Decreto — n. 26803/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26803/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiffs argued for a declaration of extinction, while the tax authority contended the process should continue. The court ruled that the statutory time limit expired without a formal settlement request, legally terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a settlement if no such request is filed, and the parties remain bound by the costs advanced.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement request deadline lapse of time limit tax reform law 2018 civil procedure code procedura giudiziaria tributaria inchiesta per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7830/2018 R.G. proposto da : RACCA EDDA, BARRA GIACOMO DARIO, BARRA QUINTO ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato BORELLO CARLO unitamente all'avvocato BERTERO EDOARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CUNEO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.1227/02/2017 depositata il 06/09/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7S010301807/2012, T7S010301809/2012, T7S010301813/2012, T7S010301814/2012, T7S010301815/2012, T7S010301824/2012, T7S010301826/2012, T7S010301828/2012, T7S010301808/2012, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/09/2025 L