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Ordinanza — n. 26802/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to superseding settlement via tax payment plan extinguishing legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26802/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer submitted a request for a simplified tax payment plan, which the tax authority accepted. Although the taxpayer argued the payment plan did not match the specific assessment notice, the authority did not contest the intervention of the settlement. Consequently, the Court ruled that the taxpayer's legal interest in continuing the litigation had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.3 c.p.c.; Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022: A tax appeal becomes inadmissible due to lack of interest when the parties reach a simplified payment agreement that extinguishes the disputed debt.

Parole chiave

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simplified payment plan cessation of legal interest tax appeal inadmissibility superseding settlement tax assessment notice revoca dell'opposizione motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.3 c.p.c.
Con il primo motivo la società lamenta la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc.
Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197 del 2022
546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
9.Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipateai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
art. 2697 c.c
con riferimento all’art. 2697 c.c., all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18040/2020 R.G. proposto da: TRE STELLE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Monica Mennella; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, Sezione Staccata di Latina,n. 5078 / 1 8 / 20 1 9 , depositata i n data 17 settembre 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de l 23 settembre 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che: 1.A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Ponza presso la società contribuente emergeva l’indebita contabilizzazione di costi non inerenti, la contabilizzazione di costi Oggetto: Avviso di accertamento - IRES 2011 - Indagini bancarie - Rottamazione quater - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti e l’indebita deduzione di costi per carburante; i militari procedevano, altresì, ad indagini di tipo finanziario sui conti correnti della società e dei soci.

L’Agenzia delle entrate notificava, quindi, l ’avviso di accertamento n. TKF031601427, con il quale recuperava a tassazione maggior reddito ai fini IRES,per l’anno di imposta 2011, per effetto dello scomputo di alcuni costi ritenuti non deducibili (perché relativi ad operazioni inesistenti o ad acquisto di carburante in assenza delle relative schede) e del calcolo di alcune movimentazioni bancarie eseguite sui conti correnti dei soci. La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo l’illegittimità dell’avviso sotto plurimi aspetti.

La CTP accoglievaintegralmente il ricorso, ritenendo inerenti all’attività di impresa tutti i costi esposti dalla società.

2. L’Ufficio proponeva gravam e innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, che riformava la decisione della CTP: preliminarmente, rilevava che analoga controversia tra le parti, in relazione all’anno 2009, era stata già decisa in senso favorevole all’Ufficio con sentenza n. 6851/2018, alla quale rinviava per ‘gli aspetti comuni’; affermava la correttezza dell’operato dell’Ufficio con riferimento all’inesistenza delle operazioni fatturate da ‘società cartiera’, al mancato riconoscimento dei costi per carburante ed all’esito degli accertamenti bancari.

3. Avverso ladecisione della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorsoper cassazione, affidandosi a cinque motivi. L’Ufficioha resistito con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 23/09/2025. La ricorrente ha depositato, in data 16/06/2025, istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022. Considerato che:

1. Con il primo motivo la società lamenta la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’artt.112, 276 e 277 cpc e 35 D.Lgs 546/92» per avere la CTR completamente omesso l’esame delle controdeduzioni svolte dalla contribuente in sede di appello.

2. Con il secondo motivo denuncia la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 36, comma 2, dlgs n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. come richiamato dall’art. 1 n. 2 D. Lgs. 546/1992, nonché agli artt.111 e 24 Costituzione» per avere la CTR motivato per relationemad altra pronuncia.

3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 109 DPR 917/86» per aver la CTR erroneamente ritenuto non deducibili i costiportati dalle fatture con la Ditta Anima.

4. Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 2697 c.c., all’art. 116 cpc, all’art. 7 D. Lvo 546/92, all’art. 32 DPR 600/73 e all’art.51 DPR n. 633/72» per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento bancario.

5. Con il quinto (ed ultimo) motivo denuncia la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art.346 cpc, all’art. 53 Costituzione ed all’art. 84 DPR 917/86» per avere la CTRomesso di esaminare la contestazione relativa alla mancata decurtazione del reddito, da parte dell’Ufficio, ex art. 84 tuir.

6. In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), con riferimento alla cartella di pagamento n. 65720016736863008000, relativa alla pretesa oggetto del contenzioso,allegando il pagamento di n. 5 rate su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027, e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartell a oggetto della definizione agevolata e l’avvisodi accertamento oggetto del presente giudizio.

7. Ad ogni modo la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contenderedepositando la definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.

8. Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dellaricorrente. 9.Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipateai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.

10. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casitipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del grav ame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tanteCass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara