Tax court process extinguished due to simplified debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax collection proceeding extinguished after the taxpayer opted for the simplified debt definition under the Rottamazione Quater law. The Revenue Agency argued that this administrative choice perfected the debt definition, triggering the automatic extinction of the judicial process and rendering payments irrevocably acquired. The court upheld this outcome, confirming that the statutory mechanism for simplified debt resolution supersedes ongoing litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The option for simplified debt definition under the Rottamazione Quater law automatically extinguishes the judicial process, rendering prior judgments ineffective and payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.760/2025 R.G. proposto da : ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro BIAGINI ENRICO rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dall’avvocato EMANUELE DI MASO avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.585/2024 depositata il 26/06/2024, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/09/2025 La Pres