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Ordinanza — n. 26756/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax appeal against company, rejecting individual partners' claims due to procedural and evidentiary issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26756/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Revenue Agency's appeal against a lower court judgment regarding tax assessments against a company and its partners. The court found the lower court improperly shifted the burden of proof to the administration and incorrectly applied sector study parameters to the company's activity classification. Consequently, the appeal was accepted against the bankrupt company but dismissed regarding the individual partners, who were declared absent from the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The administrative body is not required to prove the economic anomaly of a company's management if the sector study already highlights it, and the burden of proof cannot be shifted to the taxpayer merely because the legal representative is abroad.

Parole chiave

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tax assessment appeal burden of proof shift sector study application economic anomaly procedural violation bankruptcy curator tax classification error assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 c.p.c.
e dell’art. 36, secondo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
4, in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
331, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30360/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro COSTRUZIONI MECCANICA VENAFRANA S.P.A, DI LAURO PIETRO E PASSARELLI ANNALISA, quest’ultima nella qualità di erede di LAUDADIO ELEONORA - intimati – e nei confronti FALLIMENTO COSTRUZIONI MECCANICHE VENAFRANE S.P.A., in persona del curatore dott. Ernesto Angelone, - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOLISE n. 114/2018 depositata in data 14 marzo 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Costruzioni Meccaniche Venafrane s.p.a. avvisi di accertamento per Avviso di accertamento – IRPEF –IRES IRAP IVA 2005 l’anno di imposta 2005; con il n. TR403T300493/2010 accertava un reddito di € 165.422,00, derivante da maggiori ricavi di € 358.481,00, determinati sulla base di studio di settore relativo all’attività esercitata, riprendendo a tassazione i maggiori importi dovuti ai fini IRES, IVA ed IRAP; con il separato avviso TR407T300683/2010, era contestato alla società di avere omesso di dichiarare e versare la ritenuta del 27% dell’utile extra bilancio erogato al socio Halden Holding S.p.A., residente all’estero. A loro volta erano attinti da avvisi di accertamento il socio Pietro Di Lauro e Anna Lisa Passarelli, nella qualità di erede di Eleonora Laudadio, coniuge dell’altro socio Vincenzo Passarelli, entrambi nelle more deceduti, quanto ai maggiori redditi da partecipazione in ragione degli utili extrabilancio ritenuti distribuiti.

2. Avverso gli avvisi di accertamento, la società contribuente e le persone fisiche sopra menzionate proponeva no distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Isernia, la quale con sentenza n. 80/2012 li rigettava.

3. Contro tale sentenza proponevano appello la società ed i soci alla C.t.r. del Molise; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La C.t.r. del Molise, con ordinanza n. 81/2013 dichiarava l’interruzione del processo, visto il fallimento della società . Il giudizioveniva riassunto dagli appellanti data l’inerzia del curatore fallimentare.

5. A seguito di riassunzione, la C.t.r. con sentenza n. 114/2018, depositata in data 14 marzo 2018,accoglieva l’appello.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Molise, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. La curatela fallimentare e le altre parti private sono rimaste intimate. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta il vizio di motivazione apparente in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett.

d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 62 sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. e dell’art.2728 cod. civ. con riferimento di cui all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.». 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62 bis d.l. 331/1993 e d.m. 24 dicembre 2003, n. 13209 mef e della nota metodologica di cui all’art. 7 del medesimo d.m. in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

2. Va premesso che con documentazione depositata telematicamente in data 9 giugno 2025, l’Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto formalmente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenere atteso che l’Agenzia delle Entrate di Isernia aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. 2.1. La difesa erariale ha, tuttavia, successivamente depositato memoria di precisazione riguardo al fatto che la domanda di definizione agevolata era stata proposta dai soli Pietro Laudadio ed Anna Lisa Passarelli, con regolare pagamento di quanto a tale titolo dovuto, dovendo pertanto il giudizio proseguire riguardo alla posizione della società, di cui, come si è detto, è stato dichiarato il fallimento in pendenza del giudizio di appello. 2.2.

Essendo tenuta questa Corte a verificare il corretto esito della domanda di definizione agevolata, deve rilevarsi che la stessa è stata ritualmente presentata dai soli Pietro Di Lauro ed Anna Lisa Passarelli, con riferimento agli avvisi di accertamento loro notificati, al primo in quanto socio ed alla seconda nella qualità di erede di Eleonora Laudadio, a sua volta erede dell’altro socio Vincenzo Passarelli, nelle more deceduti. Avendo la stessa Amministrazione finanziaria precisato che, con riferimento a dette domande, si è provveduto al regolare pagamento di quanto dovuto, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito dalla l. n. 136/2018, la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alle posizioni processuali di Pietro Di Lauro e di Anna Lisa Passarelli. 2.3.

Va dato atto , con riferimento a tale declaratoria, della non sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 14/12/2024, n. 32487; Cass.12/10/2018, n. 25485); nel caso di specie, essendo peraltro parte ricorrente Amministrazione dello Stato, ammessa al beneficio di prenotazione a debito delle spese.

3. Lespese restano a carico di chi le ha anticipate.

4. Venendo alla trattazione nel resto del ricorso con riferimento agli avvisi emessi a suo tempo nei confronti della società allora in bonis, il primo motivo è infondato. È noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, ricorre il vizio di motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-1, ord. primo marzo 2022, n. 6758; Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie le argomentazioni spese dalla C.t.r. del Molise consentono il controllo sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che viene espressamente, del resto, censurata specificamente con il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

5. Entrambi i motivi sono fondati. 5.1. Con riferimento al secondo motivo, la sentenza impugnata, dopo aver impropriamente ritenuto che il fatto che l’allora legale rappresentante della società fosse all’estero di per sé impediva la delega ad altri alla partecipazione al contraddittorio in sede endoprocedimentale, nella parte in cui ha poi affermato che «[l]a redditualità andava verificata, tra l’altro, non con il solo discostamento tra il ricavo dichiarato e quello emergente dall’applicazione dei parametri di cui allo studio di settore ma con vera e propria indagine allo scopo di verificare l’effettiva attività svolta ed anche anomalie di gestione», ha posto a carico dell’Amministrazione un onere probatorio ulteriore rispetto a quanto assolto, in via presuntiva – una volta posta la parte in condizione di far valere le proprie ragioni in sede di contraddittorio endoprocedimentale – in base allo studio di settore richiamato, posto che peraltro, nell’avviso di accertamento, trascritto in parte qua in base al principio di autosufficienza del ricorso, erano stati esplicitati tutti gli elementi anomali, indicati alle pagine 14-15 del ricorso introduttivo, che avrebbero dovuto condurre ad una valutazione di antieconomicità della gestione imprenditoriale, con specifico riferimento al fatto che, per l’anno 2005 oggetto di accertamento, la società avrebbe dichiarato un costo del venduto di euro 3.697.807,00 a fronte di ricavi per euro 3.765.554, operando con un margine del tutto irrisorio, pertanto antieconomico. 5.2.

Il ricorso è fondato anche in relazione al terzo motivo, nella parte in cui il giudice tributario d’appello ha ritenuto che lo studio di settore applicato non fosse idoneo alla ricostruzione reddituale. Dalla tavola di raccordo dei codici ATECOFIN, riprodotta nel ricorso erariale, si evince, infatti che il codice 51.62.0 è stato trasfuso nel codice 51.82.0, che è quello indicato come applicabile dalla società con riferimento alla trasformazione della propria attività originaria in quella di “commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia ed il genio civile”, già dall’anno 2004, antecedente a quello oggetto di accertamento.

6. Il ricorso, nei confronti della curatela fallimentare della società, va pertanto accolto in relazione al secondo ed al terzo motivo, rigettato il primo e la causa rinviata in parte qua alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra espressi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l’Amministrazione ricorrente e la curatela fallimentare della società. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere nei confronti di Di Lauro Pietro e Passarelli Anna Lisa. Spese a carico di chi le ha anticipate. Accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso nei confronti della società Costruzioni Venafrane S.p.A. in fallimento, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spe