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Ordinanza — n. 26689/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding erroneous process interruption due to tax authority succession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26689/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower tribunal's decision declaring the tax collection proceedings extinguished due to inactivity. The appellant argued that the lower court incorrectly interrupted the process when the tax authority legally succeeded to the previous collection agency's rights. The court held that such a succession does not trigger process interruption, rendering the subsequent declaration of extinction for inactivity legally precluded.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 45, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: The legal succession of the tax collection authority to a previous collection agency does not constitute a ground for interrupting the judicial proceedings, thereby precluding the subsequent declaration of process extinction for inactivity.

Parole chiave

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tax collection authority succession process interruption invalidity procedural extinction preclusion tributary jurisdiction cassation equitalia legal successor debiti fiscali quietanza di saldo debito debito della massa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
546, per la successione a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad una società del gruppo “Equitalia” (art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.
Art. 45, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
1813/10/2017,in conseguenza della successione ex lege , in corso di causa, dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla “Equitalia Servizi di Riscossione”, ha dichiarato l’estinzione del medesimo procedimento per inattività delle parti ex art. 45, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 43, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
546, in caso di inosservanza del termine semestrale per la riassunzione ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546».
Art. 305, 297 e 307 cod. proc. civ.
Art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130
15911), in tema di riscossione dei tributi, la successione “ a titolo universale”, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle Entrate -Riscossione alle società del gruppo “Equitalia”, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5160
Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5160; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 23 dicembre 2010, n. 26010
5160; Cass., Sez. 2^, 23 dicembre 2010, n. 26010; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 29 dicembre 2011, n. 30035
26010; Cass., Sez. 1^, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 1956
30035; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 1956; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4508
1956; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4508).
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Testo completo

Avv. Giuseppe Barbuto, con studio in Vibo Valentia, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: giuseppe.barbuto@avvocativibo.legalmail.it ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore, in qualità di successore a titolo universale, con decorrenza dall’1 luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dell’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”, con sede in Milano, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Milano, rappresentata e difesa RISCOSSIONE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO SUCCESSIONE EX LEGEDI AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE A “EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.” DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE E DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 1 5 settembre 2020, n. 1896/21/2020; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2025dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: 1.La “MA.GI.LÙ S.r.l.” h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 15 settembre 2020, n. 1896/21/2020, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento n. 068/2015/9053276517/000 da parte dell’“Equitalia Nord S.p.A.”, nellaqualità di agente della riscossione per la Provincia di Milano, nei confronti della “MA.GI.LÙ S.r.l.”, notificat a il 22 settembre 2019 , in dipendenza di diversi atti impositivi per vari tributi, nella misura complessiva di € 475.916,00,dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento sull’appello proposto d a lla “MA.GI.LÙ S.r.l.” nei confronti della “ Equitalia Servizi di Riscossione” (nella qualità di incorporante l ’ “ Equitalia Nord S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 2 marzo 2017, n. 1813/10/2017,in conseguenza della successione ex lege , in corso di causa, dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla “Equitalia Servizi di Riscossione”, ha dichiarato l’estinzione del medesimo procedimento per inattività delle parti ex art. 45, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stateerroneamente dichiarate dal giudice di appello l’interruzione e, poi, l’estinzione del processo, non avendo tenuto conto del subingresso ex lege dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle società del gruppo “Equitalia”, che erano state cancellate d’ufficio dal registro delle imprese senza alcuna procedura di liquidazione. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Anzitutto, come è stato chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 8 giugno 2021, n. 15911), in tema di riscossione dei tributi, la successione “ a titolo universale”, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle Entrate -Riscossione alle società del gruppo “Equitalia”, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro in universum ius, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicumriferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.

Per cui, una volta escluso che il giudice di merito potesse dichiarare l’interruzione del processo in relazione al subentro dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione all’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”, la conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento per inattività delle parti era preclusa, a prescindere dall’inosservanza del termine per la relativa riassunzione ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 1.3 In tal senso, con riguardo al giudizio civile (ma con estensione del principio , per identità di ratio , al giudizio tributario), si è affermato che la mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt. 305, 297 e 307 cod. proc. civ.(e, per il giudizio tributario, degli artt. 43e 45 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione) siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti, invece , che essi erano insussistenti, l'inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto (tra le tante:

Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5160; Cass., Sez. 2^, 23 dicembre 2010, n. 26010; Cass., Sez. 1^, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 1956; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4508). 1.4 Ne discende, che il giudice di appello non poteva dichiarare l’interruzione né l’estinzione del procedimento a seguito del subentro ex lege dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”. 1.5 Si può, quindi, enunciare il seguente principio di diritto: «Nel giudizio tributario, l’erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per la successione a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad una società del gruppo “Equitalia” (art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), non ne comporta l’estinzione per inattività delle parti ex art. 45 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in caso di inosservanza del termine semestrale per la riassunzione ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546». 2.In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 18 settembre 2025. IL PRESIDENTE Dott. Angelo Matteo Socci