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Ordinanza — n. 26684/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax notice for omitted declaration due to incorrect calculation of five-year statute of limitations expiry date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled a regional tax commission decision that upheld a tax notice for an omitted property declaration. The appellant argued the five-year statute of limitations had expired before the notice was sent, while the lower court incorrectly calculated the deadline based on the wrong start date for the possession period. The court ruled that because possession began in 2001, the five-year window expired on December 31, 2014, rendering the 2015 notice invalid.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 70 comma 1 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507: The five-year statute of limitations for tax assessment commences from the current year if possession existed at the start of the tax year, or from January 20th of the following year if possession began later; failure to notify within this period results in the loss of the tax authority's power to assess.

Parole chiave

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omitted declaration tax five year statute limitations property tax assessment tax authority power loss Cassation annulment deduzione in funzione della durata del possesso ammortamento fiscale decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
296,e 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
Art. 70 comma 1 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
1.2 La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs.
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
507, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384 primo comma ultima parte cod. proc. civ.
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Testo completo

iciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: a vv . bruccheriangelopietro @ pec.giuffre .it ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di San Cataldo (CL)i, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 14 febbraio 2022, n. 1266/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del18 settembre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO DECADENZA DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE NOTIFICADELL’ATTO IMPOSITIVOA MEZZO DI MESSO NOTIFICATORE 1.

Giuseppe Mauro Amico Roxas ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 14 febbraio 2022, n. 1266/7/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 718 del 9 novembre 2015 da parte del Comune di San Cataldo (CL) nei confronti del medesimo, per omessa denunzia ed omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 413,79, in relazione ad un immobile ubicato nel medesimo Comune alla Via San Gaetano n. 82 e censito in catasto con la particella 868 sub. 18 del folio 53, di cui lo stesso aveva il possesso sin dall’anno 2001, ha rigettato l’appello proposto da Giuseppe Mauro Amico Roxas nei confronti del Comune di San Cataldo (CL) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta il 2 0 dicembre 2017, n. 298/1/2018, con co mpensazione d e lle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha confermato l a decisione di p rime cure –che aveva respinto i l ricorso originario del contribuente – sul rilievo che:

«Nella fattispecie che qui ci occupa l’Avviso di accertamento è stato legittimamente emesso per “omessa denuncia” per l’anno di imposta che non era ancora decaduto in costanza di occupazione dell’immobile. La notifica è stata, infatti, effettuata in data 16 dicembre 2015: quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata, ovvero il 20 gennaio 2010 per l’anno di imposta 2009. (…) Ed infatti: il termine di presentazione della denuncia per l’anno di imposta 2009 andava a scadere il 20 gennaio 2010, quindi il termine quinquennale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento andava a scadere entro il termine del 31 dicembre 2015». 3.Il Comune di San Cataldo (CL) è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 1 comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente computata dal giudice di appellola scadenza del termine quinquennale di decadenza per l’accertamento dell’omessa denuncia e dell’omesso versamento della TARSU per l’anno2009. 1.1Il predetto motivo è fondato. 1.2 La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795;

Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22694; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025, nn. 6927 e 6929). Questa Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativo che fa riferimento al «20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell’anno» successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, -ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”» cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).

Condividendone le argomentazioni, il collegio ritiene di dover dare ulteriore continuità a quest’orientamento, che è nettamente consolidato nella più recente giurisprudenza di legittimità. Per cui, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario di questa Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900), secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Posto, quindi, che, in tema diTARSU, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine didecadenza di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo, nel caso di specie, in cui è stata contestato l’omessa denuncia (e l’omesso versamento del tributo, per la continuità ininterrotta del possesso dall’anno 2001 fino all’anno 2009, essendo stato notificato l’avviso di accertamento d al messo notificatore (mediante consegna a mani del destinatario) il 16 dicembre 2015 (secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello), la decadenza era compiutamente già maturata alla scadenza del 31 dicembre 2014.

Per cui, dopo il 31 dicembre 2014, l’ente impositore era ormai decaduto dall’esercizio del potere impositivo per la TARSU relativa all’anno 2009.Per cui, l’atto impositivo deve essere annullato. 1.3 Ne discende chela sentenza impugnata ha erroneamente concluso che: «La notifica è stata, infatti, effettuata in data 16 dicembre 2015: quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata, ovvero il 20 gennaio 2010 per l’anno di imposta 2009», desumendone che: «Non hanno pregio le censure riferite alla asserita tardività della notifica.Ed infatti: il termine di presentazione della denuncia per l’anno di imposta 2009 andava a scadere il 20 gennaio 2010, quindi il termine quinquennale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento andava a scadere entro il termine del 31 dicembre 2015».

2. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario e l’annullamento dell’atto impositivo.

3. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti per il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna l’intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 536,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del18 settembre 2025. IL PRESIDENTE Dott. Angelo Matteo Socci