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Decreto — n. 26649/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares tax appeal process extinguished due to failure to request hearing by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26649/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The Agency of Revenue challenged a lower court decision against AIP Italia SpA, but the litigation lapsed due to inaction. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and expenses remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if neither party requests a hearing within the prescribed term, with expenses borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax appeal procedure failure to request hearing statutory deadline lapse expense allocation rule abbandono del procedimento contenzioso tributario chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.318/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro AIP ITALIA SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato USSANI D'ESCOBAR VINCENZO edall'avvocato COPPOLA PAOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 5686/ 22/ 2018 depositata il 11/06/2018, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/09/2025 La Pre