Court dismisses appeal as debt collection process extinguished by simplified debt definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the debt collection proceedings extinguished following the filing of a simplified debt definition under Law 197/2022. The appellant, Giuseppe Maiori, challenged a lower court judgment regarding his debt to Riscossione Sicilia SpA, arguing against the validity of the simplified procedure. The court ruled that the statutory provisions for the simplified definition automatically terminate the legal process and render prior judgments ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure under the specified decree law automatically extinguishes the ongoing judicial proceedings and renders all prior judgments ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2619/2021 R.G. proposto da : MAIORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI MARIO ALBERTO contro RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA MESSINA, rappresentatae difesa dall'avvocato GIUNTA FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. MESSINA n. 3500/02/2020depositata il 29/06/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/09/2025 La Pres