Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Cagliari, had not acted to preserve the right to appeal the lower court's judgment against EuroMix SpA. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27205/2022 R.G. proposto da: COMUNE DI CAGLIARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE, 10, presso lo studio dell’avvocato CALLINI VIVIANA (CLLVVN78L47H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato GARBATI SIMONETTA (GRBSNT61R58B354D) -ricorrente- contro EUROMIX SPA, elettivamente domiciliato in BARI SARDO VIA ROSSINI, 4, presso lo studio dell’avvocato MELIS RITA (MLSRTI71H64E441R) rappresentato e difeso dall'avvocato PINTUS MARIA TERESA ANTONIA (PNTMTR74H53I452U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAGLIARI n.532/2022 depositata il 25/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 27205/2022 Numero sezionale 2970/2025 Numero di raccolta generale 26608/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 5000,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 23/09/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 27205/2022 Numero sezionale 2970/2025 Numero di raccolta generale 26608/2025 Data pubblicazione 02/10/2025