Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Institute of the Daughters of Saint Mary of Divine Providence filed the appeal against a second-instance tax court judgment but remained silent on the decision request. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request the decision of the cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3842/2025 R.G. proposto da: ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, elettivamente domiciliato in LECCE VIALE MICHELE DE PIETRO, 17 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI ALBERTO (LFRLRT65B20E506G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, N. 21 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.4884/2024 depositata il 23/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 3842/2025 Numero sezionale 2969/2025 Numero di raccolta generale 26603/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3.418,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 23/09/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 3842/2025 Numero sezionale 2969/2025 Numero di raccolta generale 26603/2025 Data pubblicazione 02/10/2025