Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished because the taxpayer joined a simplified payment agreement under Law 197/2022. The taxpayer argued for review of the debt, but the opposing party contended that joining the agreement legally extinguished the judgment and made payments non-refundable. The court ruled that the statutory mechanism for simplified agreements automatically terminates the litigation and invalidates prior merit decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/2025: Joining a simplified payment agreement under the 'rottamazione quater' regime automatically extinguishes the proceedings and renders prior judgments and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2317/2023 R.G. proposto da : EFFEGI DI GENTILE GIANCARLO C SAS, rappresentata e difesa dall’avvocato DI GRAVIO PAOLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO L'AQUILA n.375/01/2022 depositata il 14/06/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/09/2025 La Presi