Italian tax court dismisses appeal as tax debt settlement extinguishes the underlying civil litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished following the taxpayer's acceptance of a simplified tax debt settlement. The taxpayer, Branchicella Maurizio, agreed to the 'rottamazione quater' scheme under Law 197/2022, which legally perfected the debt definition and terminated the administrative process. Consequently, the court ruled that the civil judgment became ineffective and the paid sums were non-refundable, barring further litigation on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer accepts a simplified tax debt settlement, the administrative procedure is perfected and the civil litigation is extinguished, rendering the civil judgment ineffective and the paid amounts non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10825/2023 R.G. proposto da : BRANCHICELLA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTABILE SANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4798/ 07/ 2022 depositata il 02/11/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/09/2025 La Pres