Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a bankruptcy estate, had not responded to the court's proposal for judgment termination, while the tax authority argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence is deemed a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence on the proposal for judgment termination within 40 days is deemed a renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13275/2021 R.G. proposto da: FALLIMENTO IMMOBILIARE ESP SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARTINO PIERO (DMRPRI75C21F912P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA n.5239/2020 depositata il 06/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 13275/2021 Numero sezionale 2965/2025 Numero di raccolta generale 26597/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 8000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 23/09/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 13275/2021 Numero sezionale 2965/2025 Numero di raccolta generale 26597/2025 Data pubblicazione 02/10/2025