Civil procedure dismissed due to agreement on simplified debt definition under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Civil Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the parties' agreement on a simplified debt definition under the 'rottamazione quater' scheme. The plaintiff, Paolina Srl, argued against the tax authority's enforcement actions, while the court noted the agreement perfected the definition under Article 12-bis of D.L. 84/2025. Consequently, the judgment was deemed ineffective, and all sums paid remain non-refundable, terminating the litigation without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. 84/2025: An agreement on a simplified debt definition under the 'rottamazione quater' scheme perfects the definition, extinguishes the proceedings, and renders prior judgments ineffective without refunding sums paid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3760/2020 R.G. proposto da : PAOLINA SRL, rappresenta e difesadall’avvocato MACHETTA MARCO Contro AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,AMA SPA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3788/ 07/ 2019 depositata il 21/06/2019,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/09/2025 La Presidente Titolare Angelina-Maria