Cassation court dismisses appeal as first-instance judgment extinguished by simplified debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the first-instance judgment was superseded by a simplified debt definition under the Rottamazione Quater law. The plaintiff argued for the validity of the original judgment, but the court noted that the simplified procedure perfected the debt definition, rendering the prior litigation ineffective. Consequently, the court dismissed the appeal as the underlying legal basis for the contested judgment no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a simplified debt definition is adopted under the Rottamazione Quater regime, the original proceedings are extinguished and the debt remains definitively acquired without right to restitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.161/2023 R.G. proposto da : ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOCIETÀ CE. PI. DIAL BERNADETTE S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato FIENGO MARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4199/07/2022 depositata il 17/05/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/09/2025 La Presi