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Decreto — n. 26591/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence by appellant, extinguishing the litigation under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 26591/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, representing the Customs Agency, remained silent while the respondent, Ferrari Industria Casearia S.p.A., argued for dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal of settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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art. 380-bis c.p.c. art. 391 c.p.c. procedural extinction silence as renunciation settlement proposal cassation appeal costs allocation contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4683/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato SALVADEO MARCO (indirizzo PEC: m.salvadeo@vigevano.pecavvocati.it) e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3768/2023depositata il 21/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Letta la nota spese depositata dalla controricorrente in data 24.6.2025 e ritenuto di doversi attenere, atteso l’esito della lite, ai valori minimi della Tabella dei compensi DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/22, in base al valore dichiarato della controversia, secondo quanto liquidato in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/09/2025 IL CONSIGLIERE D