Court declares process extinguished due to simplified debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the simplified definition of debt under the Rottamazione Quater legislation. The plaintiff, Immobiliare Adriatica Srl, challenged a tax authority decision regarding debt collection procedures, but the lower court had already ruled the matter resolved by the simplified definition. Consequently, the court held that the process terminated automatically, rendering any prior judgments ineffective and the payments made non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified definition of debt under the Rottamazione Quater law automatically extinguishes the judicial process, rendering prior judgments ineffective and payments made non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29617/2022 R.G. proposto da : IMMOBILIARE ADRIATICA SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 644/ 01/ 2022 depositata il 27/05/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/09/2025 La Pres