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Decreto — n. 26581/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to request hearing by statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26581/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The lower court had already confirmed the case's conclusion, but the Cassation Court formally applied the statutory time limit to terminate the proceedings. Consequently, the litigation ended without a substantive ruling on the tax dispute itself.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If neither party requests a hearing within the prescribed term, the process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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process extinguishment tax appeal procedure statutory deadline failure to request hearing procedural termination contenzioso tributario lite in materia di tariffa arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29284/2017 R.G. proposto da : MARSICO ALESSIO, rappresentato e difesodall’avvocato BIZ ALESSANDRO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2450/ 06/ 2017 depositata il 04/05/2017,pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/09/2025 La