Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26578/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26578/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax judgment extinguished because the respondent failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The case involved the Italian Revenue Agency challenging a second-instance tax decision against ATO ME 2 S.P.A. The court ruled that the silence of the respondent constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days after the proposal for judgment termination constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit waiver by silence tax litigation procedure Civil Procedure Code incasso di contributi alimentari estinzione del debito mora del conduttore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
"IN LIQUIDAZIONE" -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SICILIA n.5758/2024 depositata il 25/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo la parte intimata spiegato costituzione formale nel presente giudizio;
art. 380-bis c.p
"IN LIQUIDAZIONE" -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SICILIA n.5758/2024 depositata il 25/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo la parte intimata spiegato costituzione formale nel presente giudizio;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1003/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende -ricorrente- contro ATO ME 2 S.P.A. "IN LIQUIDAZIONE" -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SICILIA n.5758/2024 depositata il 25/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1003/2025 Numero sezionale 2952/2025 Numero di raccolta generale 26578/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo la parte intimata spiegato costituzione formale nel presente giudizio;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 1003/2025 Numero sezionale 2952/2025 Numero di raccolta generale 26578/2025 Data pubblicazione 02/10/2025