Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a declaration by the Regional Court of Friuli Venezia Giulia. The lower court found that the insertion of the case into the tax agency's list of extinct judgments, pursuant to Article 1 of Law 197/2022, confirmed the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the procedural action was terminated automatically, and the costs of the extinguished process remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the case to the tax authority's list of extinct judgments, terminating the litigation without the need for a specific request from the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4154/2022 R.G. proposto da : S.F. PACKAGING S.P.A., rappresentata e difesa d a ll’avvocato RASI FEDERICO unitamente all'avvocato MARCHETTI FABIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA n. 150/03/2021 depositata il 09/11/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/09/2025 La President