Court declares process extinguished due to simplified debt definition under tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the taxpayer's adherence to the simplified debt definition procedure under the 2022 tax law. The plaintiff, Alberto Piperno, had joined the simplified arrangement for tax liabilities assigned to the collection agent, which legally perfected the definition and terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that all payments made remain definitively acquired and non-refundable, barring any future claims for the fixed amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer adheres to the simplified debt definition procedure, the process is extinguished, rendering all prior judgments ineffective and payments made definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12567/2022 R.G. proposto da : PIPERNO ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocatoBRASCA LEONARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO n.5240/07/2021 depositata il 18/11/2021,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/09/2025 La Presid