Court rejects tax refund claim, ruling that new law tacitly repealed old bonus tax threshold rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision granting a tax refund to an individual. The agency argued that the regional court incorrectly interpreted the tax law regarding bonus thresholds, claiming the new legislative amendment changed the calculation base without altering the taxability requirement. The court agreed, finding that the new provision implicitly repealed the previous threshold rule, thereby invalidating the taxpayer's claim for a refund based on the old standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78; Art. 15 delle preleggi: The introduction of a new provision defining the taxable base without modifying the taxability requirement constitutes a tacit partial repeal of the previous provision's threshold rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2547/20 23 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente- contro RUTIGLIANI ANDREA, rappresentato dall’Avv.Antonio Di Giovanni; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2758/21/22, depositata in data 30/06/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere FEDERICO LUME.
FATTI DI CAUSA 1. Andrea Rutiglianipresentava all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Milano istanza di rimborso delle somme oggetto di ritenute effettuate, quale sostituto d’imposta, dalla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2-bis,d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a titolo di aliquota addizionale del dieci per cento sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione pagata al medesimo contribuente, relativamente agli annidi imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, per mancanza del presupposto oggettivo.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i plurimi ricorsi, previa loro riunione.
3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglievail gravame proposto dal contribuente.
4. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a un motivo. Il contribuenteresiste con controricorso. È stata, quindi, fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. l’adunanza camerale per il 10/09/2025. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., laricorrente difesa erariale deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 33del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attesa l’assenza del c.d. requisito oggettivo di cui alla predetta disposizione.
L’Agenzia lamenta l’erronea interpretazione fornita dai giudici di seconde cure con riferimento al comma 2-bisdell’art. 33 d.l. cit. ed anche della richiamata sentenza C. Cost. n. 201 del 2014; secondo l’errata lettura offertadalla CTR, anche dopo le modifiche normative, il primo comma, invero, individua il requisito oggettivo, di carattere quantitativo, necessario a far operare la tassazione; il comma successivo (2-bis), invece, esplicita la base imponibile su cui calcolare l’addizionale, in virtù della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, ma non avrebbe ampliato il presupposto della imposizione.
Secondo la ricorrente, nell’analizzare la norma come modificata dalla novella, occorre infatti distinguere ed individuare il presupposto impositivo e la base imponibile. Prima dell’aggiunta del comma 2- bis, il primo comma dell’art. 33 esprimeva, al contempo, il presupposto impositivo e la base imponibile: quanto all’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta (presupposto impositivo soggettivo), la norma ne delimitava l’ambito di applicazione ai «dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario»; quanto all’oggetto, la norma individuava i «compensi sotto forma di bonus e stock options » (presupposto impositivo oggettivo).
La base imponibile era costituita dai compensi corrisposti a tale titolo e «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione». Con l’introduzione del comma 2-bis, il legislatore avrebbe invece introdotto una diversa commisurazione della base imponibile, data ora da un maggiore ammontare della retribuzione sotto forma di bonus e stock options , e cioè l’ammontare « che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione», e non più solo quello che eccede il triplo della stessa. Il richiamo operato al comma 1 dovrebbe quindi intendersi esclusivamente finalizzato all’individuazione dei presupposti impositivi oggettivo e soggettivo: essere dirigenti nel settore finanziario e percepire bonus e stock optionsin qualsiasi forma. 2.Il motivo è fondato, avendo questa Corte già univocamente fatto affermazione, in tema di rapporti tra il comma 1 ed il comma 2-bisdell’art. 33 citato, del principio di diritto per il quale «Per effetto del comma 2 - bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l’imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione» (Cass. n. 15861/2023, resa all’esito di udienza pubblica tematica e successivamente ribadita da numerosissime pronunce tra cui Cass.n. 18752/2023;Cass. n. 18756/2023 ;
Cass. n. 18552/2023 ; Cass.n. 18556/2023;Cass. n. 18562/2023 ; Cass. n. 18624/2023 ; C a ss. n. 18629/2023;Cass. n. 18646/2023 ; Cass. n. 18660/2023 ; Cass.n. 18748/2023;Cass. n. 18757/2023 ; Cass. n. 18760/2023 ; Cass.n. 18960/2023;Cass. n. 21631/2023; Cass. n. 28860/2024 ; Cass.n. 3159/2025). La presenza di numerosi precedenti in tal senso, stratificatisi negli ultimi anni, dà conto della presenza di un formante giurisprudenziale ormai consolidato e al quale occorre dare continuità. Si è infatti osservato che, prima dell’introduzione, con l’art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, del comma 2-bis nell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, il comma 1 di quest’ultima disposizione si prestava pacificamente ad una lettura univoca.
Il presupposto impositivo, individuato dal legislatore quale dato rivelatore della ricchezza riconducibile ad un determinato soggetto, era delineato nella sua connotazione soggettiva («dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e titolari di rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario») ed oggettiva («compensi sotto forma di bonus e stock options » ). La base imponibile, quale quantificazione del presupposto e parametro cui commisurare il tributo (ovvero, nella sostanza, l'importo su cui calcolare le imposte), era determinata nei compensi «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione».
Il comma 2-bis, secondo cui «Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione», ha inequivocabilmente inciso sulla base imponibile, individuandola non più (come già nel comma 1) nei «compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», ma nell’«ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione». Viceversa, lo stesso comma 2-bis non ha modificato il presupposto (oggettivo e soggettivo) dell’imposizione già disciplinato dal comma 1, che infatti richiama espressamente, nei limiti del fatto economico preso in considerazione dal legislatore («Per i compensi di cui al comma 1 […]»).
Poiché, invariato il presupposto dell’imposizione nelle sue connotazioni soggettive ed oggettive, il comma 1 ed il comma 2-bis regolano diversamente la base imponibile (rispettivamente identificandola nell’eccedenza del triplo della parte fissa della retribuzione e nell’eccedenza pura e semplice della parte fissa della retribuzione), si è quindi evidenziata tra le due disposizioni, nei limiti cronologici in cui sia ipotizzabile una loro contemporanea vigenza – ovvero relativamente ai compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011- un’incompatibilità che comporta, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, l’abrogazione tacita, in parte qua, del precedente comma 1 da parte del nuovo comma 2-bisdell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010.
3. Concludendo, il ricorso, chedeve essere accolto; la sentenza va cassata.Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando l’originario ricorso, fondato sull’assenza del presupposto oggettivo,proposto dal contribuente.
4. In ragione della incertezza della questione, del contrasto giurisprudenziale e dell’assenza di precedenti di legittimitàalla data del giudizio dimerito, le relative spese possono compensarsi mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna Andrea Rutigliani al pagamento delle spese di litedel