Cassation court remands case to lower court regarding false application of tax document inadmissibility rules under Art. 32 DPR 600/1973.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the public hearing to address significant legal questions of uniform interpretation. The taxpayer argued that documents produced during an administrative settlement should not be deemed inadmissible merely because they were later presented in court, citing force majeure and administrative delays. The court noted the contradiction in the lower tribunal's reasoning regarding the timing of document production and the applicable burden of proof, triggering a need for further clarification before a final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, commi 4 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1973: The court must distinguish between administrative document requests and verification procedures, ensuring that the inadmissibility of late-produced documents does not apply when the taxpayer demonstrates non-imputable causes for delay or when the administrative office failed to facilitate the production process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11201/2024 R.G. proposto da : LA PIA VINCENZA, con l’avv. Claudia Amato; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente – per la cassazionedella s entenza n. 8993/2023 de lla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 07/11/2023, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal relatore consigliere Federico Lume. Mancata risposta a questionario- Ordinanza interlocutori FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di richiesta di documenti rimasta inevasa, notificava a Vincenza La Pia l’avviso di accertamento n. TY301M304689/2014, con cui recuperava per l’anno d’imposta 2010, maggioriIrpef e Irap, in relazione a costi non documentati.
2. La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso della contribuente mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, accogliendo l’appello erariale, lo rigettava. In particolare, la Corte tributaria, richiamava l’orientamento di legittimità secondo il quale occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art.52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria;evidenziava che, a fronte della specifica richiesta dell’ufficio, i documenti giustificativi dei costi erano stati prodotti solo in giudizio (irrilevante essendo la produzione in sede di accertamento con adesione), senza alcuna allegazione della sussistenza di una causa a sé non imputabile.
3. Contro tale decisione ha proposto ricorsola contribuente con due motivi, cui resistel’Agenzia delle entrate con controricorso . Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione accelerata cui ha fatto seguitotempestiva istanza di decisione del ricorso . Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 1 0 /0 9 / 202 5 , per la quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorsola ricorrente deduce la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deducendo che l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in sede di accertamento con adesione e poi in giudizio va limitata ai soli casi di rifiuto doloso del contribuente di esibirli in sede amministrativae va esclusa in presenza di caso fortuito, forza maggiore, o anche negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.Evidenzia che in sede amministrativa aveva chiesto un differimento per procurarsi i documenti dal proprio commercialista esterno e che l’ufficio aveva disatteso, senza fornire alcuna spiegazione, il secondo incontro in contraddittorio, dalla stessa già fissato per l’eventuale definizione in adesione, dove tali documenti erano stati ritualmente prodotti.
Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (sotto il profilo dell’art. art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), evidenziando che la motivazione sia palesemente contraddittoria, in quanto prima afferma - correttamente - che la documentazione è stata esibita dalla contribuente in sede di accertamento con adesione e dopo afferma – erroneamente - che la contribuente ha prodotto per la prima volta i documenti nel corso del giudizio 2. La causa va rimessa alla pubblica udienza,investendo questioni di rilevanza nomofilattica,anche a seguito di Corte Cost. n. 137 del 28 luglio 2025, resa sulla previsione dell’art. 32 d.lgs. n. 600 del 1973.
P.Q.M r