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Ordinanza — n. 26511/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding labor contract judgment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26511/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a company's tax appeal. The Agency argued the lower court erred by failing to analyze a specific labor contract judgment and misapplied rules regarding the binding force of prior decisions. The court rejected these claims, ruling that the appellant's arguments were merely defensive interpretations of the binding force of the prior judgment rather than specific factual omissions required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the complaint concerns only defensive arguments about the scope of a prior judgment's binding force rather than a specific omission to examine a decisive factual element.

Parole chiave

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tax appeal admissibility binding force of judgment specific grounds requirement labor contract validity cassation review standards attività lucrativa irregolare contributo irrecuperabile retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, para. 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992
3), c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 471/1997
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1-quater , d
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
3), c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26860/2007
Cass. n. 7938/2002
Cass. 06/09/2019, n. 22397
deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass.
Cass. 03/10/2018, n. 24035
22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass.
Cass. 20/09/2023, n. 26934
doppia conforme di merito e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in appello (Cass. 20/09/2023, n. 26934; Cass.18/12/2014, n.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2650/20 23 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesaope legis; -ricorrente - Contro PRIMO PIANO S.R.L., in persona del l.r.p.t.; - intimata – per la cassazione della sentenza n. 5725/17/22 della C ommissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 21/06/2022 e non notificata; Omessa ritenuta Irpef- Giudicato-Vizio motivazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal relatore consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA 1.La società Primo Piano s.r.l. proponeva ricorso contro l’atto di irrogazione sanzioni n.TYSIRA00004/2010, con il quale l'Agenzia delle Entrate, sulla base della comunicazione dell'Inps del 04/08/2003 (che aveva evidenziatol'utilizzo di sei lavoratori «in nero»), aveva irrogato la sanzione per l'omesso versamento delle ritenute Irpef, nonché delle relative addizionali regionale e comunale, come previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, evidenziandone l’infondatezza avuto riguardo alla favorevole sentenza n. 4428/2005 del Tribunale del lavoro di Catania.

La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso.

2. La Commissione tributaria regionale della S icilia rigettava l’appello erariale.

3. Contro tale sentenza l'Agenzia delle entrate pr opone ricorso affidato a duemotivi. La società, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., presso il dott.comm. Salvatore Spinella, costituito in primo grado (in appello era contumace), non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10/09/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in quanto , premesso che in appello l’ufficio aveva lamentato che la sentenza del giudice del lavoro non affrontasse il merito della sussistenza o meno del rapporto di lavoro, decidendo in base all’omessa produzione del verbale di accertamento da parte dell’INPS e che essa non era passata in cosa giudicata,la CTR ha errato laddove ha rilevato che « … a fronte della dettagliata motivazione del Giudice di primo grado, parte appellante non ha assolto agli oneri che le competevano» e quindi ritenuto inammissibile il gravame per difetto di specificità, in contrasto con l’orientamento di questaCorte che ha precisato che la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/ 19 92 ; essa avrebbe errato inoltre laddove ha rigettato l’appello invece di dichiararlo inammissibile. 1.1.

Il motivo è inammissibilee comunque infondato. In primo luogo non appare condivisibile l’assunto da cui muove la ricorrente secondo la quale la CTR avrebbe dichiarato inammissibil e l’appello, laddove il dispositivo reca la formula di rigetto e la stessa motivazione contiene una specifica confutazione del motivo di appello, fondato sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, dovendosi ritenere che le argomentazioni relative alla necessaria specificità della impugnazione per vizi processuali siano rese meramente ad abundantiam in quanto volte a sottolineare la inconsistenza delle doglianze erariali.

In secondo luogo, il motivo si fonda su una (costante) giurisprudenza di legittimità che afferma la sufficienza, ai fini del rispetto della specificità dei motivi di appello ove proposto dall’ufficio, della riproposizione dei motivi posti a fondamento del provvedimento impositivo, giurisprudenza che però appare non riferibile al caso di specie, ove si discute dell’impugnazione di una sentenza della CTP che aveva annullato l’atto in ragione del pregiudiziale accertamento contenuto in altra sentenza passata in cosa giudicata e resa dal Tribunale di Catania.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nell’esposizione del motivo l’ufficio si duole che la CTR abbia omesso «di analizzare e valutare quanto specificato dall’Ufficio in merito alla motivazione resa in quel processo dal giudice del lavoro, vale a dire che l’accoglimento dell’opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall’Inps [era] dipesa solo dalla mancata produzione documentale del verbale non da un accertamento del fatto (rectius rapporto di lavoro)» e che «…in linea di principio, il giudicato fa ‘stato’ all’interno della giurisdizione del giudice che ha emanato la sentenza e che comunque nella fattispecie non [risultava] il passaggio in giudicato della sentenza richiamata, pertanto nessun ‘valore condizionante’ [poteva] attribuirsi alla stessa; si [osservava, poi,] che nessuna norma impone al giudice tributario di uniformarsi alla pronuncia del giudice civile, specie nel caso in cui l’Ufficio non abbia acquistato, nel processo civile, la qualità di parte del processo (Cass. n. 26860/2007;

Cass. n. 7938/2002)». 2.1. Il motivo va respinto. In primo luogo, la deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta.

Ciò osta all’ammissibilità delle doglianze che sono in realtà relative non ad un elemento in fatto ma ad argomentazioni difensive circa la portata del giudicato. Inoltre, la deduzione del vizio exn. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd. doppia conforme di merito e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in appello (Cass. 20/09/2023, n. 26934; Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774;

Cass.06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023, n. 5947). Ciò osta in particolare all’ammissibilità d i parte della seconda doglianza avendo sia la CTP che la CTR evidenziato trattarsi di sentenza passata in cosa giudicata.

3. Il ricorso vaquindi complessivamente respinto. Non vi è da provvedere sulle spesealla luce dell’assenza di attività difensiva dell’intimata. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1-quater , d