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Decreto — n. 26506/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26506/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The appellant argued for a hearing to declare the tax debt extinguished, but no such request was filed in time. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically if the settlement request is not made within the specified period.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process extinguishes by operation of law if neither party requests a settlement hearing within the prescribed deadline, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement hearing deadline automatic process termination costs allocation rule Italian tax procedure contenzioso tributario tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
2527/ 25/ 2017 depositata il 28/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7927/2018 R.G. proposto da : DI CORSO PIERINO, TIBELLO ANNA GIUSEPPINA, DI CORSO LUCA, rappresentati e difesidall’avvocato MARINI GIUSEPPE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PUGLIA n. 2527/ 25/ 2017 depositata il 28/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 presentata dalla parte ricorrente; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/09/2025 La Presidente Titolare Angelina-Maria Perrino