Court dismisses appeal as process extinguished by simplified debt definition under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the filing of a simplified debt definition under the 'rottamazione quater' tax reform. The plaintiff argued against the collection agency, but the court noted that the simplified procedure automatically perfected the debt definition and extinguished the main lawsuit. Consequently, all prior judgments and payments became ineffective and non-refundable, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure under the tax reform law automatically extinguishes the main civil proceedings, rendering prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23535/2021 R.G. proposto da : AUTOMATIC SERVICE SRL, rappresentata e difesa dall’ avvocato CECCIO GIANFILIPPO contro RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROVINCIA DI MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.1271/16/2021 depositata il 09/02/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/09/2025 La Presi