Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil proceedings extinguished because the plaintiff voluntarily joined a simplified payment agreement for tax debt under Law 197/2022. The plaintiff argued for the review of the debt amount, while the tax authority contended that joining the agreement finalized the debt and barred further litigation. The court ruled that joining the agreement perfected the debt definition, rendering the judgment void and the payments non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: Joining a simplified payment agreement for tax debt extinguishes the proceedings and renders the debt non-refundable, barring subsequent judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21418/2022 R.G. proposto da : GIACOMELLO PAOLA ELENA, rappresentata e difesadall’avvocato FORTE SIMONE edall'avvocato TEDESCO GIORGIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L O MBARDIA n. 806/ 05/ 2022 depositata il 04/03/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/09/2025 La Presi