Court dismisses appeal against tax debt settlement, confirming debt remains valid and non-refundable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax collection proceedings extinguished due to the taxpayer's acceptance of a simplified debt definition under the 2022 waste disposal law. The plaintiff argued for the refund of sums already paid, while the state contended that such payments become irrevocably acquired upon settlement. The court ruled that the statutory provisions explicitly state the debt remains valid and the payments are non-refundable, thereby dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: Upon acceptance of a simplified debt definition, the proceedings are extinguished, the debt remains valid, and any sums paid are definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4556/2023 R.G. proposto da : ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CIPRIANI ISABELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE SISCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.5142/ 06/ 2022 depositata il 20/12/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/09/2025 La Presidente